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Dall’Agenzia delle Entrate arriva un chiarimento sull’obbligo del visto di conformità per il Superbonus: i contribuenti che decidono di usufruire direttamente dell’agevolazione come detrazione Irpef, sono esenti dall’obbligo del visto di conformità in alcuni casi specifici. Vediamo quali sono.
Inizialmente, il Decreto Rilancio disponeva l’obbligatorietà del visto di conformità solo per i contribuenti che optavano per lo sconto in fattura o la cessione del credito; lo scorso novembre, con l’approvazione del Decreto Antifrode, confluito nel Decreto Bilancio 2022, l’obbligo del visto di conformità è stato introdotto anche per i contribuenti che usufruiscono direttamente del Superbonus nella propria dichiarazione dei redditi.
Se il contribuente decide di usufruire del Superbonus come detrazione Irpef, il visto di conformità non è obbligatorio se:
L’obbligo persiste, invece, quando il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un Caf o presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un commercialista.
Tra i documenti richiesti per interventi agevolati con il Superbonus, c’è il visto di conformità. Quest’ultimo è fondamentale, in quanto attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione: viene rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle camere di commercio, che verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.