È stato pubblicato a fine agosto in Gazzetta Ufficiale l’accordo con il quale Stato e regioni danno il via libera al nuovo modulo per comunicare l’inizio dei lavori agevolabili con il Superbonus 110%.
Ribattezzato Cilas (Cila + Superbonus), è uguale in tutta Italia e rende più semplici gli adempimenti per accedere alla maxi agevolazione fiscale. Ecco i dettagli.
Che cosa cambia con il nuovo modulo Cilas
Oggi c’è l’ufficialità, ma come avevamo già anticipato in questa occasione, le principali semplificazioni introdotte dalla Cilas sono due.
- Eliminata l’attestazione di stato legittimo: basta che il progettista firmi una dichiarazione di conformità dell’intervento. Nel modulo vanno inseriti i dati relativi al permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (ma se l’immobile è stato realizzato prima del 1967 è sufficiente una dichiarazione).
- No al progetto grafico articolato. Il nuovo modulo richiede solo che si provveda a una descrizione analitica dell’intervento, eventualmente integrata con elaborati grafici. Per gli interventi in edilizia libera è invece sufficiente una breve descrizione.
Ricordiamo
che la Cilas non potrà essere utilizzata per interventi di demolizione e
ricostruzione, ma solo per quelli che costituiscono manutenzione
straordinaria.
Quando si perde il diritto al Superbonus 110% con la nuova Cila
In base al Decreto semplificazioni si possono perdere i vantaggi fiscali collegati al Superbonus 110% se:
- non si presenta la Cila.
- Gli interventi effettuati risultino difformi rispetto a quanto indicato nel modulo unificato.
- Non si presentano i dati relativi al titolo abilitativo o al periodo di costruzione dell’immobile.
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