Collaboratrice di Immobiliare.it
Per vizi occulti, si intendono difetti funzionali o strutturali dell’immobile preesistenti all’atto di acquisto e di cui il compratore non era a conoscenza alla firma del contratto: vediamo quali sono le garanzie legali previste e quando il vizio occulto va in prescrizione.
L’articolo 1490 del Codice Civile stabilisce l’obbligo per il venditore di garantire che l’immobile venduto sia esente da qualsiasi tipo di vizio che ne impedisca l’utilizzo o ne diminuisca il valore: si tratta della cosiddetta “garanzia del venditore”, lo strumento di tutela a cui appellarsi se ci si trova in presenza di vizi occulti.
Nonostante i problemi evidenti non rientrino nella categoria dei difetti denunciabili, nel caso in cui il venditore abbia esplicitamente dichiarato la totale assenza di vizi, questa regola decade e la garanzia si estende anche ai vincoli facilmente riconoscibili.
La contestazione scritta, seguita da eventuale perizia e corredata della lista delle problematiche riscontrate, può essere trasmessa al venditore entro 8 giorni dal momento esatto della scoperta dei vizi occulti.
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Attenzione: se alla stipula del contratto, acquirente e venditore decidono di comune accordo di inserire la clausola “visto e piaciuto”, questa esenta il venditore da qualsiasi problema riconducibile a vizi occulti o apparenti.
Solitamente questa clausola, proprio perché apre le porte a successivi rischi, comporta da parte del compratore un acquisto a un prezzo agevolato, ossia minore rispetto al valore di mercato.
Tuttavia, se dimostrato che il venditore, all’atto della stipula, ha volutamente o in mala fede celato l’esistenza di vizi occulti, la clausola “visto e piaciuto” decade e il venditore deve provvedere al pagamento dei lavori di intervento e, in qualche caso, al risarcimento dei danni subiti.
Il termine ultimo per intraprendere un’azione giudiziaria è fissato a un anno dal momento della conclusione del contratto o dal momento della consegna della casa se questa avviene dopo che il contratto è stato concluso.