Giornalista
Il supporto di un’agenzia immobiliare è fondamentale per l’acquisto, la vendita o l’affitto della casa.
Come per tutti i servizi, anche in questo caso esistono diritti e doveri sanciti dalle norme.
Il cliente spesso si pone alcuni interrogativi.
Ad esempio: quando va pagato l’agente immobiliare? Chi deve pagarlo e cosa succede se l’atto, ossia il rogito notarile, o il contratto di locazione non si concludono?
Facciamo chiarezza su questi punti.
La giurisprudenza chiarisce gli aspetti che riguardano il diritto alla provvigione spettante all’agenzia immobiliare.
Il lavoro dell’agente immobiliare si configura come mediatore tra le parti, ossia tra venditore e acquirente, o locatore e affittuario.
Secondo la Legge, per il fatto di aver messo in contatto le parti, al mediatore spetta il diritto ad ottenere una provvigione.
A prescindere da chi si sia rivolto per primo all’agenzia, il pagamento della provvigione, nella maggior parte dei casi, è a carico di entrambe le parti, ossia venditore e acquirente o locatore e affittuario. A meno che non ci siano patti diversi e scritti.
Secondo la giurisprudenza, il diritto alla provvigione scatta appena tra le parti si forma un vincolo giuridico che le impegna a concludere l’affare.
Nel caso di acquisto di un immobile, il vincolo è costituito dal compromesso, vale a dire il contratto preliminare. Per la Cassazione, questo contratto è un vincolo giuridico.
Firmare il compromesso non significa necessariamente che si debba stipulare un rogito.
Il mediatore non risponde della stipula o meno dell’atto finale. A questo punto ha già fatto il suo dovere.
Al mediatore spetta la provvigione anche se l’affare tra le parti si conclude a scadenza del contratto.
Il suo diritto alla provvigione vale un anno dalla conclusione del contratto preliminare.
Se l’affare sfumasse per colpa del mediatore, in questo caso non gli andrebbe corrisposta alcuna provvigione.
Ad esempio, quando vengono omesse delle irregolarità urbanistiche dell’immobile.
Vi sono responsabilità civili in caso di abusi edilizi, stabilite dalla Suprema Corte (sentenza n.4415 del 2017). “Il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente; tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dall’acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno sia rifiutando il pagamento della provvigione”.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.