Avvocato e Giornalista
Nei contratti d’appalto è frequente l’inserimento di penali che tutelano il committente in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori. Ma cosa succede se la ditta non adempie al contratto e non inizia i lavori? Se la penale è stata stipulata per il solo ritardo e si verifica invece l’inadempimento, il proprietario può chiedere lo stesso il pagamento della penale?
Approfondiamo l’argomento esaminando una recente sentenza del Tribunale di Milano, la n. 7343 del 24 luglio 2024.
Il proprietario di un immobile appalta ad una ditta dei lavori di ristrutturazione, rifacimento facciate, imbiancatura facciata interna, riqualificazione energetica e pompa di calore in regime di bonus facciate al 90% e ristrutturazione al 50%.
La ditta, però, non esegue nessuno dei lavori previsti dal contratto di appalto. Dopo ripetute diffide, il proprietario si rivolge al suo avvocato e chiama in causa la ditta, chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto e la restituzione delle somme versate in anticipo.
Il proprietario chiede anche il pagamento delle penali previste per il ritardo nell’esecuzione dei lavori (500 euro per ogni giorno di ritardo) e il pagamento di un’ulteriore penale di euro 20mila per ciascun bonus perso a causa del mancato avvio dei lavori.
Il giudice ha negato il diritto al pagamento della penale per il ritardo in quanto, facendo riferimento, appunto, al “ritardo”, presuppone che i lavori siano comunque iniziati.
Nel caso in esame, invece, la ditta non ha mai iniziato i lavori. Quindi – secondo i giudici – le penali non si possono applicare perché non si tratta di “ritardo” ma di “inadempimento” per lavori mai eseguiti.
Secondo il Codice civile (articolo 1382) la clausola penale può essere inserita nel contratto per il caso d’inadempimento, oppure per il caso di ritardo nell’adempimento. Vi è anche la possibilità di inserirle entrambe. Se però la penale è stata stipulata soltanto per il ritardo, e si sia verificato invece l’inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento.
Va anche detto che se la penale è fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo, né quindi il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale.
Il giudice ha invece accolto, anche se parzialmente, l’altra richiesta del proprietario per quanto riguarda la perdita dei benefici fiscali.
In effetti, il mancato avvio dei lavori non ha permesso di usufruire del bonus facciate al 90%, la cui scadenza definitiva era stata fissata al 31/12/2022 dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), mentre il proprietario è riuscito comunque a beneficiare del bonus ristrutturazioni al 50%, la cui scadenza è stata prorogata al 31/12/2024.
Di conseguenza il giudice ha applicato la penale per la perdita del bonus facciate e la ditta è stata condannata al pagamento di 20mila euro.