Avvocato
Con la riforma del Condominio (L. n. 220/2012) il legislatore ha radicalmente modificato la disciplina della presenza e del possesso di animali domestici nel condominio. Difatti dopo l’entrata in vigore della novella i regolamenti condominiali non devono più vietare ai singoli condomini di tenere un pet nel proprio appartamento (art. 1138 c.c., ultimo comma).
Chiaramente la presenza degli amici domestici non può essere incondizionata ma sarà necessario rispettare gli spazi e ovviamente i diritti degli altri condomini.
Discorso differente per quanto riguarda i divieti di detenere animali domestici in caso di contratto di locazione.
Difatti il rapporto tra condominio ed i proprietari è un rapporto diverso rispetto a quello che intercorre tra inquilino e locatore, tra i quali vige la cosiddetta autonomia negoziale che permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto.
In Italia non è rinvenibile alcuna norma che proibisca al proprietario di un appartamento di prevedere all’interno del contratto di locazione una clausola di divieto di detenzione di animali domestici.
Tutto ciò, come già detto, nel rispetto del generale principio dell’autonomia contrattuale, con la conseguenza in caso di inadempimento di tale clausola ne deriverebbe il diritto alla risoluzione immediata del medesimo accordo.
Né sarebbe possibile considerare nulla una tale clausola richiamando la riforma del Codice civile in forza della quale il condominio non può vietare gli animali negli appartamenti.
Pertanto, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto è opportuno che l’inquilino desideroso di convivere con il proprio animale si assicuri che nello stesso non sia presenta un divieto di tale tenore. In caso contrario o l’amico a quattro zampe od entrambi saranno obbligati a lasciare l’appartamento.
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Chiaramente il conduttore proprietario dell’animale domestico risponderà dei danni causati da questo all’immobile e ai beni di arredo.
Ed infatti tra gli obblighi del conduttore vi rientra quello di custodire l’immobile ed osservare la diligenza.
Sul punto è intervenuto il Tribunale di Monza che con la sentenza n. 923/2020 ha chiarito che “Il proprietario dell’animale è tenuto anche in via extracontrattuale alla rifusione dei danni ai beni altrui, causati dal proprio animale, tanto più nel rapporto di locazione ove grava sul conduttore un obbligo di diligente custodia del bene e che prevede un espresso divieto di tenere animali quando possono nuocere all’immobile“.
Naturalmente resterà d’obbligo per l’inquilino il rispetto delle regole del vivere civile, dovendo quindi evitare che l’animale arrechi molestie ai vicini per via degli odori e, soprattutto, dei rumori.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.