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una persona con i tacchi
Case, Ville e Condomini 30 dicembre 2024

Rumore di tacchi in condominio: quando scatta il reato?


Quando costituisce un reato il rumore dei tacchi in condominio? Ecco come si è espressa la Corte di Cassazione.
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Ivan Meo

Articolista giuridico

In condominio i comportamenti contrari al buon senso, al quieto vivere e che, in generale, possono arrecare disturbo agli altri condomini, possono integrare anche una fattispecie criminosa e quindi portare il responsabile a essere imputato e condannato in un procedimento penale, come infatti dimostra una recente vicenda accaduta a Taranto.

Nell’occasione, il tribunale ha condannato per il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (previsto e punito dall’articolo 659 del codice penale) le proprietarie di un appartamento poiché, alle prime ore del mattino, camminando con i tacchi, spostando le sedie e trascinando la mobilia, avevano per troppo tempo arrecato disturbo ai residenti del piano inferiore.

La decisione è stata poi ribaltata direttamente in Cassazione con l’interessante sentenza numero 2071 datata 17 gennaio 2024.

Il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone

La contravvenzione prevista dall’articolo 659 del nostro Codice penale è una norma prevista dal legislatore per tutelare, come dice la stessa norma, sia il riposo delle persone sia lo svolgimento delle attività. 

Per disturbo, la stessa norma intende qualsiasi attività che possa produrre rumore come schiamazzi o l’utilizzo di strumenti sonori o suscitando o non impedendo strepiti di animali. Altro elemento fondamentale per integrare il predetto reato è che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo soggetto. 

Riportando le predette previsioni in ambito condominiale, se da un lato i rumori possono essere dei più svariati (tacchi, spostamento di mobili, musica o tv ad alto volume, sbattere porte), dall’altro lato è necessario che i rumori arrechino disturbo a più condomini (non basta quindi che sia solo il vicino a lamentarsi).

Il caso

La vicenda, come anticipato, coinvolge le proprietarie di un appartamento e il condomino che abita al piano di sotto che, stanco dei continui rumori che avvengono alle prime ore del mattino, decide di sporgere querela nei loro confronti. 

La vicenda giunge sino in Tribunale dove il giudice ritiene integrato il reato di cui all’articolo 659 del codice penale e per tale motivo condanna le responsabili alla pena di euro 200,00 di ammenda, colpevoli di aver provocato all’interno del loro appartamento, per oltre cinque mesi e nelle prime ore del mattino, continue emissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità.

Le condomine decidono così di ricorrere direttamente in Cassazione, rinunciando anche alla prescrizione che era nel frattempo maturata, certe che il loro comportamento non poteva essere identificato come un reato.


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Non è reato se si disturba solo il vicino

Analizzata la questione da parte dei Giudici della Cassazione, gli stessi danno ragione alle ricorrenti accogliendone il ricorso e ribaltando così la decisione del primo giudicante.

In particolare, per la Cassazione, il Giudice tarantino ha completamente sbagliato nel ritenere fondata la circostanza che i rumori provenienti dall’abitazione delle imputate “erano stati percepiti anche da altri condomini”. Difatti, non è emerso in alcun punto della sentenza che altri soggetti, diversi dal condomino del piano inferiore, avessero percepito i citati rumori dei tacchi delle scarpe oppure gli spostamenti di sedie o di mobili sul pavimento.

Dunque, l’errore del giudice di prime cure è stato quello di basare la propria decisione esclusivamente sulla dichiarazione resa dalla persona offesa (cioè il condomino del piano inferiore). Difatti, una più attenta valutazione dei fatti avrebbe dovuto portare il giudice a capire che il ticchettio dei tacchi delle scarpe così come lo strusciamento dei mobili sul pavimento (per quanto foriero di disturbo per gli abitanti al piano inferiore in ragione del piano di calpestio dell’uno coincidente con il soffitto dell’altro) non potevano propagarsi oltre l’unità immobiliare del piano inferiore, risultando pertanto insuscettibili di concreta percezione da parte degli altri condomini.

A ciò si aggiunga che nessun altro condomino dello stabile è stato ascoltato né ci sono state altre denunce né, infine, ci sono state perizie che hanno attestato il superamento della soglia della tollerabilità delle immissioni rumorose.

Alla luce di tutti questi elementi, mancano completamente gli elementi per ritenere fondato il reato di cui all’articolo 659 del codice penale, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, al più potendo configurare le lamentele del condomino del piano inferiore (se debitamente provate), l’illecito civile di cui all’articolo 844 nostro codice civile, in tema di immissioni. 

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