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condominio
Case, Ville e Condomini 9 settembre 2022

Quando scatta la lesione del decoro architettonico a seguito dell’installazione di una veranda?


Il Codice civile non dice nulla sulle verande in condominio. Se si vuole costruire una veranda, si deve vedere il regolamento condominiale.

Il Codice civile non contiene una disciplina specifica in materia di verande in condominio.

In assenza di una specifica definizione si potrebbe considerare la veranda come un “manufatto costruttivo che determina una modifica esterna della facciata dell’edificio, suscettibile di rilievo urbanistico, ma privo di individualità propria, in quanto destinato a integrare il restante edificio”.

Pertanto, posta la mancanza di una puntuale disciplina, il condomino che voglia costruire una veranda sulla sua porzione individuale esclusiva, ovvero chiudere con dei pannelli di vetro o altro materiale un balcone o un terrazzo, deve innanzitutto verificare che cosa dispone il regolamento condominiale.

Il decoro architettonico

L’installazione di una veranda non deve tuttavia causare un’alterazione del decoro architettonico. La Corte di Cassazione ha fornito mediante plurime pronunce la nozione di decoro architettonico e più precisamente esso deve intendersi come l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio, nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico (Cass. civ., Sent. n. 6496, 8 giugno 1995).

Ai fini della tutela prevista dall’art. 1120, comma 2, cod. civ. in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell’edificio condominiale, non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall’innovazione, abbia un particolare pregio artistico.

Non rileverebbe neppure il fatto che tale decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull’immobile; infatti è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità.

Ciò posto occorre evidenziare come la Corte di Cassazione abbia più volte precisato che la tutela del decoro architettonico viene affermata dal legislatore anche in considerazione della diminuzione del valore che la sua alterazione arreca all’intero edificio e quindi anche alle singole unità immobiliari che lo compongono.


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Automatica lesione del decoro architettonico a seguito di installazione di una veranda?

Occorre chiarire che non è pensabile invocare la lesione del decoro architettonico ogni qualvolta che un condomino si appresta a realizzare una veranda, o modificare un balcone in veranda.

Difatti la giurisprudenza ha posto un freno ai giudizi aventi ad oggetto la violazione del decoro architettonico in caso di trasformazione, da parte dei condomini, di balconi e terrazzini in verande.

Infatti la mera realizzazione di per sé di una veranda non comporta automaticamente l’alterazione del decoro architettonico, in assenza di specifiche deduzioni circa la modificazione delle linee architettoniche dell’edificio condominiale. (Trib. Velletri, Sent. n. 662, 23 aprile 2020).

Ne consegue che il giudice deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata.

Per altro verso, il giudice deve accertare che l’alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico dell’insieme suscettibile di un’apprezzabile valutazione economica.

A tal proposito è stato inoltre più volte precisato che la valutazione circa la lesione del decoro architettonico spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione. (Cass. civ., Sent. n. 10350, 11 maggio 2011).

*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.

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