Niente imposta se l’immobile ha i requisiti per rientrare tra gli “alloggi sociali”. La disposizione di esonero dall’IMU per gli alloggi sociali non si applica automaticamente agli immobili assegnati dagli ex IACP (Istituto Autonomo Case Popolari).

È necessaria una verifica concreta dei requisiti di “alloggio sociale”, come stabilito dal DM Infrastrutture del 22 aprile 2008.

La nuova decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 14511 e 14515/2024, ha accolto i ricorsi degli ex IACP relativi agli avvisi di accertamento IMU del 2014. Molti enti di edilizia residenziale pubblica ritengono di poter usufruire dell’esonero IMU previsto per gli alloggi sociali, definiti dal Decreto Ministeriale del 2008 e richiamati dal Decreto-legge 102/2013.

Quest’ultimo equipara gli alloggi sociali alle abitazioni principali, mantenendo tuttavia una detrazione di 200 euro per gli alloggi assegnati dagli ex IACP.

I precedenti

In una precedente ordinanza (n. 22954/2023), la Cassazione aveva stabilito che la detrazione di 200 euro per gli alloggi assegnati dagli ex IACP fosse incompatibile con l’esenzione prevista per gli alloggi sociali. 

Inoltre, la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Bari con la sentenza n. 2024/2023 aveva stabilito che gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) non possono usufruire dell’esonero dall’IMU previsto per gli alloggi sociali, in assenza di prova delle caratteristiche richieste. La sentenza afferma che non vi è un’automatica coincidenza tra gli immobili assegnati dagli IACP e gli alloggi sociali. 

La normativa prevede una detrazione di 200 euro per gli immobili IACP e l’esenzione IMU solo per gli alloggi sociali definiti dal DM 22.4.2008. L’interpretazione estensiva è preclusa, e l’onere della prova spetta all’ente ricorrente. Questa posizione è consolidata nella giurisprudenza, con numerose pronunce favorevoli ai Comuni.

La Cassazione ha inoltre confermato l’incompatibilità tra la detrazione di 200 euro e l’esenzione per gli alloggi sociali (Cassazione n. 22954/2023).

La nuova Interpretazione della Cassazione

Con la decisione n. 6380/2024, la Cassazione ha ribaltato l’orientamento precedente, accogliendo il ricorso di un Ater abruzzese e annullando un avviso di accertamento IMU del 2014. La Corte ha riconosciuto l’esenzione per gli immobili destinati ad “alloggio sociale”, sottolineando che spetta al Comune dimostrare la mancata conformità degli immobili ai requisiti del Decreto Ministeriale del 2008.

Le ordinanze del 23 maggio 2024 chiariscono che non tutti gli immobili assegnati dagli ex IACP possono beneficiare automaticamente dell’esenzione IMU, bensì solo quelli che rispondono ai criteri degli “alloggi sociali” indicati nel Decreto Ministeriale del 2008 possono essere esentati dall’imposta.

La Cassazione ha accolto i ricorsi, rinviando la questione ai giudici tributari d’appello pugliesi per verificare se gli immobili rispondano ai requisiti di “alloggio sociale”. Questa decisione pone l’onere della prova sui comuni, che devono dimostrare la mancanza di conformità degli immobili ai requisiti per l’esenzione.


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Necessità di un intervento legislativo

La complessità della questione e gli importi in gioco rendono necessario un intervento chiarificatore del legislatore. È fondamentale risolvere definitivamente la questione per evitare ulteriori contenziosi tra comuni ed enti di edilizia residenziale pubblica, garantendo certezza e uniformità nell’applicazione dell’IMU per gli alloggi ex IACP.

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