Collaboratrice di Immobiliare.it
Per chi vive in condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, è essenziale comprendere il processo di ripartizione delle spese e, in particolare, il calcolo della quota fissa per il riscaldamento.
L’obbligo per i condomini di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, come le termovalvole, che permettono di regolare autonomamente la temperatura nelle singole unità abitative, era già stato introdotto dal decreto legislativo n.102/2014. Dopo l’implementazione di questi sistemi, la ripartizione delle spese per il riscaldamento seguiva le disposizioni della norma UNI 10200. Questa norma collegava il costo del servizio di riscaldamento ai consumi effettivi di energia termica utile e alle spese generali per la manutenzione dell’impianto.
La norma UNI 10200 prevedeva che la spesa annuale di combustibile fosse suddivisa in due parti. Da un lato la quota volontaria, che dipendeva dalle azioni dei singoli condomini, poiché rifletteva l’uso o il non uso del servizio di riscaldamento tramite le termovalvole presenti su ciascun radiatore. Dall’altro la quota involontaria (quota fissa), che era dovuta per le dispersioni dell’impianto e non era correlata alle azioni individuali.
La quota volontaria veniva suddivisa in base ai consumi registrati dai termocontabilizzatori, riflettendo il maggiore o minore utilizzo del servizio da parte di ciascun condomino. Al contrario, la quota involontaria veniva suddivisa seguendo una tabella millesimale, distribuendo il costo tra tutti i condomini in modo proporzionale alle loro quote di proprietà.
Tuttavia, questa metodologia di contabilizzazione comportava uno squilibrio, con gli appartamenti intermedi che avevano quote di fabbisogno inferiori rispetto a quelli situati agli estremi del condominio, che avevano quote superiori e, di conseguenza, spese di riscaldamento più elevate.
Con il decreto legislativo n. 73/2020, entrato in vigore il 29 luglio 2020, la situazione è cambiata. La nuova normativa stabilisce che almeno il 50% delle spese relative ai consumi volontari deve essere suddiviso tra i condomini. Il restante importo, riferito ai consumi involontari (quota fissa), può essere ripartito in base ai millesimi, ai metri quadri, ai metri cubi o alle potenze installate.
Dal 1 gennaio 2022, le informazioni relative alle spese di riscaldamento centralizzato e ai consumi devono essere trasmesse ai condomini mensilmente, se l’impianto è dotato di contabilizzatori di calore leggibili da remoto. Questo cambiamento è stato introdotto in ottemperanza a una direttiva dell’Unione Europea del 2018.
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Il momento in cui l’amministratore deve attivare il riscaldamento centralizzato dipende dalla zona geografica e dalle condizioni climatiche, come previsto dalla legge. La temperatura massima da regolare con le termovalvole nelle case private è di 20°C, e l’accensione segue un calendario specifico basato su sei diverse zone geografiche del paese (dalla A alla F) e le relative condizioni climatiche.
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