Link copiato!
Link copiato!
furto
Tasse, Imposte e Normative 14 marzo 2023

Rubare un pacco in portineria è furto aggravato


Con sentenza n.48916 del 27 settembre 2022 la Cassazione ha ribadito che la portineria di uno stabile condominiale rientra nell'ambito della tutela dei beni predisposta dall'art. 624 bis c.p. e di conseguenza sottrarre un pacco ivi custodito integra la fattispecie di furto in abitazione.
author-avatar
Agostino Sola

Avvocato

A seguito del tentativo di impossessarsi di un pacco Amazon custodito nella portineria condominiale, tentativo sventato dall’intervento del portiere, all’imputato veniva ascritto il reato di furto ex artt. 56 e 624 bis, c.p.

Il Tribunale ha rigettato la richiesta del P.M. di arresto in flagranza, ritenendo non applicabile l’istituto stante l’impossibilità di considerare il locale portineria di uno stabile condominiale “altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora“, ovvero rientrante nella nozione di “pertinenze di essa“, secondo la previsione dell’art. 624 bis, c.p.

Il Pubblico Ministero adiva la Cassazione per la riforma dell’ordinanza impugnata, vedendo accolto il ricorso.

Furto di un pacco in condominio: il caso

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, ovverosia che in tema di convalida di un provvedimento coercitivo il Giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che ne legittimavano l’adozione con una verifica “ex ante“, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente (Cass. pen., sez. V, 27.3.2009, n. 21577).

Allo stesso tempo, tra i poteri di controllo del Giudice, in sede di convalida dell’arresto, rientra quello di attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal P.M, così che esso può individuare in concreto l’ipotesi di reato, al fine di stabilire se sia consentito l’arresto in flagranza (Cass. pen., Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019).


Leggi anche: DI CHI È LA RESPONSABILITÀ PER UN FURTO IN CONDOMINIO?


La portineria condominiale rientra nella nozione di privata dimora?

Riguardo alle ipotesi di furto, la Giurisprudenza prevalente è sostanzialmente concorde nel ritenere applicabile l’art. 624 bis c.p. ai reati consumati all’interno delle aree condominiali.

A conferma di ciò, la Suprema Corte con la pronuncia in commento ha avuto modo di evidenziare come la portineria di uno stabile condominiale rientri nell’ambito della tutela dei beni predisposta dall’art. 624 bis c.p., in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all’unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell’anzidetto complesso.


Leggi anche: FURTO NEL CORTILE DEL CONDOMINIO: QUESTO DEVE RISARCIRE?


È stata quindi confermata l’ipotesi di tentato furto in abitazione per l’imputato che aveva tentato di impossessarsi di un pacco Amazon custodito all’interno della portineria di uno stabile, non riuscendo nell’intento per l’intervento del custode.

*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.

Iscriviti alla newsletter per tenerti aggiornato sulle nostre ultime news
Articoli più letti
Guide più lette
Contatta la redazione
Per informazioni, comunicati stampa e richieste scrivici a redazione@immobiliare.it