Giornalista
Il collaudo statico è disciplinato da leggi precise che lo rendono obbligatorio nei casi in cui la costruzione sia in cemento armato o in metallo. Invece, quando non è obbligatorio il collaudo statico?
Scopriamo quali casi sono esclusi e perché, e a quali leggi si deve fare riferimento.
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Il testo di riferimento chiave nel caso dell’obbligo di collaudo statico è l’art. 53 D.P.R. 380/01 (noto anche come Testo Unico Edilizia) secondo cui rientrano nel suddetto obbligo le strutture in cemento armato o metalliche che possono riguardare la pubblica incolumità.
Ecco la lista completa del tipo di strutture da collaudare come elencata nell’articolo di legge:
Lo stesso Testo Unico Edilizia, poco più avanti, spiega cosa rischia chi utilizza o concede in uso una costruzione soggetta a obbligo di collaudo prima del rilascio del relativo certificato o priva di certificato perché mai rilasciato. Si tratta dell’articolo 75, D.P.R. n. 380/2001 che recita:
“Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 a 1032 euro“.
La sentenza della Cassazione n. 25178/2019 ha ribadito che le strutture in legno o in materiale misto come alluminio, vetro e plastica, come ad esempio coperture o teli impermeabili, non sono soggette a obbligo di collaudo statico.
Nel caso di strutture che richiedono un collaudo statico, a eseguire il controllo e rilasciare il relativo certificato deve essere un ingegnere o un architetto iscritto all’albo da almeno 10 anni e che non abbia avuto alcun ruolo nelle fasi di progettazione, direzione o esecuzione della struttura.
A disciplinare questo ambito è l’articolo 67 comma 2 del D. Lgs. 81/2008