Giornalista
Se hai acquistato un immobile e hai ottenuto l’agevolazione “prima casa”, hai 18 mesi di tempo per trasferire la residenza al nuovo indirizzo. Se non lo fai, rischi di perdere l’agevolazione e incorrere in sanzioni.
Ma quando è possibile rinunciare alle agevolazioni sulla prima casa? Scopriamo casistica e legislazione.
Secondo le norme fiscali e le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni sulla prima casa non sono revocabili una volta acquisite. Una volta che l’acquirente dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari per ottenere i benefici, non può tornare indietro.
Una sentenza della Cassazione (n. 8784/2000) specifica che la richiesta dei benefici, e la seguente concessione, equivale a un vincolo. Non si può rinunciare al beneficio acquisito neanche se si intende acquistare un nuovo immobile. La rinuncia volontaria, dunque, non è prevista.
Il principio secondo cui le agevolazioni sulla prima casa non sono revocabili risponde a un criterio di stabilità fiscale e ha lo scopo di evitare abusi.
Visto che chi richiede l’agevolazione ne ricava un vantaggio fiscale, non è consentito attuare modifiche a proprio piacimento: come accennato, il beneficio legato allo specifico immobile risulta vincolante.
Il beneficio tuttavia può decadere se chi l’ha richiesto non sposta la residenza entro i tempi previsti, fissati in 18 mesi dalla data in cui si ottiene l’agevolazione. Se l’obbligo di trasferire la residenza non viene rispettato, o l’acquirente non è in grado di trasferirsi entro il termine previsto, l’agevolazione si perde.
L’acquirente è in quel caso tenuto a versare la differenza d’imposta e incorre in sanzioni.
Con la Risoluzione n. 105 del 2011, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito un importante precedente consentendo a un contribuente che aveva ottenuto l’agevolazione prima casa di rinunciare ai benefici, a patto di colmare la differenza d’imposta.
Se i 18 mesi non sono trascorsi, e l’acquirente non è in grado di trasferire la residenza, è possibile revocare l’agevolazione ottenuta in fase di acquisto.
L’acquirente che rinuncia all’agevolazione, come nel caso appena illustrato, deve presentare regolare richiesta presso l’ufficio che ha registrato la compravendita e richiedere un nuovo calcolo delle tasse per pagare la differenza d’imposta. La tassazione sulla prima casa ammonta al 2% mentre quella normale al 9%.
L’acquirente deve versare la differenza e gli interessi maturati dall’atto d’acquisto. Se i 18 mesi non sono trascorsi, può farlo senza incorrere in sanzioni.
Se, invece, dall’atto di acquisto sono trascorsi i 18 mesi, l’acquirente può servirsi del cosiddetto ravvedimento operoso impegnandosi a versare la differenza d’imposta e una sanzione ridotta.
Una volta che si rinuncia all’agevolazione sulla prima casa, non è possibile acquistare un altro immobile e beneficiare delle stesse agevolazioni già ottenute sul precedente acquisto, a meno che la prima casa non sia inagibile o non venga messa in vendita.