Chiudere balconi, portici e terrazzi rappresenta un’ottima strategia per sfruttare al massimo questi spazi esterni. Durante la stagione calda, terrazzi, balconi e portici possono essere luoghi piacevoli dove trascorrere il tempo.

Una delle opzioni più comuni è chiusura di un balcone utilizzando vari materiali, come alluminio, legno o PVC, e possono essere dotate di vetrate per garantire isolamento termico e protezione dagli agenti atmosferici. 

Proprio questo è il caso analizzato dal TAR Lazio che ha stabilito che per la chiusura di una loggia con travi in legno e pannelli in PVC è necessario richiedere il permesso di costruire, altrimenti si configura un abuso edilizio.

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 13771 dell’8 luglio 2024, ha respinto il ricorso contro un’ordinanza di demolizione emessa per interventi non autorizzati. Approfondiamo di più.


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Il caso

La vicenda prende avvio dal sopralluogo della Polizia Municipale, che ha rilevato la chiusura della loggia al secondo piano e l’installazione di un condizionatore esterno, procedendo con l’iter di demolizione per abuso edilizio.

Il ricorrente aveva dichiarato di aver presentato una Comunicazione di Inizio Lavori per montare una tenda avvolgibile a protezione della veranda. Tuttavia, il Comune ha contestato l’intervento, rilevando che la chiusura con pannelli in PVC trasparente comportava un aumento di volumetria non autorizzato.

Secondo il Tribunale, la trasformazione di uno spazio aperto in uno chiuso con nuovi volumi e modifica della sagoma dell’edificio rientra tra gli interventi che richiedono il permesso di costruire.

La motivazione: aumento di volumetria non autorizzato

La sentenza chiarisce che la chiusura di un balcone con travi in legno e pannelli in PVC, trasformandolo in uno spazio chiuso, genera un nuovo volume e modifica la sagoma dell’edificio, necessitando quindi del permesso di costruire.

La chiusura con pannelli trasparenti, seppur non garantendo un isolamento termico o acustico ermetico, crea comunque un ambiente chiuso assimilabile a quello interno, configurando un nuovo vano abitabile.

Il principio giurisprudenziale richiamato dal Tar Lazio sottolinea che la realizzazione di una veranda comporta nuovi volumi e modifica della sagoma dell’edificio, richiedendo il permesso di costruire. Il Giudice ha precisato che la discriminante è la trasformazione di un elemento accessorio aperto in uno spazio chiuso, indipendentemente dai valori termici, energetici o di isolamento acustico.

In sintesi, la chiusura integrale del balcone con travi in legno e pannelli in PVC richiede il permesso di costruire. La mancata autorizzazione comporta l’abuso edilizio e la conseguente demolizione dell’opera.

Decreto Salva casa: si arricchisce il catalogo dell’edilizia libera

Gli emendamenti al Decreto Salva casa ampliano il campo d’azione dei lavori che possono essere realizzati senza permesso, includendo ora anche le pergole bioclimatiche, che vengono assimilate alle tende da sole e tende a pergola con telo retrattile, già annoverate tra i lavori in edilizia libera nella precedente versione del Decreto Salva Casa.

Queste strutture, dotate di lamelle orientabili, offrono protezione da pioggia e sole, e la loro installazione rientra nell’edilizia libera, che non richiede autorizzazioni specifiche.

Ecco le principali novità contenute nella nuova versione del Decreto Salva Casa:

Pergole bioclimatiche

Il D.L. 69/2024 ha ampliato questo catalogo aggiungendo una voce specifica (lett. b-ter), art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001), dedicata alle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Queste includono tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, e tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili.

Tuttavia, inizialmente non erano incluse le pergole bioclimatiche, strutture dotate di lamelle orientabili per la protezione dagli agenti atmosferici. La Commissione Ambiente della Camera ha successivamente approvato un emendamento che amplia ulteriormente l’ambito dell’edilizia libera, includendo anche le pergole bioclimatiche.

Secondo la modifica approvata, le tende a pergola, comprese quelle bioclimatiche con telo retrattile e sistemi con elementi rotanti, sono ora classificate come interventi di edilizia libera e non richiedono titoli abilitativi. Per queste pergole valgono i requisiti già indicati per le altre tende e coperture.

Devono essere addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari, con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. Inoltre, l’installazione non deve creare uno spazio stabilmente chiuso, alterando volumi e superfici. Le pergole devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e un profilo estetico tali da minimizzare l’impatto visivo e l’ingombro apparente.

Vetrate panoramiche amovibili

Per quanto riguarda le Vepa (già incluse nell’edilizia libera), la nuova modifica prevede un’eccezione per i porticati che presentano diritti di uso pubblico o che si trovano sui fronti esterni degli edifici prospicienti aree pubbliche: in questi casi, non sarà possibile procedere senza permessi.

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