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No all’insegna sulla facciata condominiale se viola il regolamento di condominio
Tasse, Imposte e Normative 6 ottobre 2023

No all’insegna sulla facciata condominiale se viola il regolamento di condominio


Appendere un'insegna sulla facciata condominiale rientra nel diritto di usare la cosa comune, ma solo se si rispetta il regolamento del condominio.
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Dario Balsamo

Avvocato

Locali commerciali e condominio sono un binomio che non va sempre d’accordo. Prova di tale affermazione è la sentenza della Corte di Appello di Milano (la n. 1837 datata 6 giugno 2023) riguardante l’insegna luminosa di un locale posto al piano terra e i limiti imposti dal regolamento di condominio.

La vicenda

Una confederazione si è rivolta al Tribunale di Milano per chiedere che il condominio del quale faceva parte ripristinasse la targa di sua proprietà. La targa era stata rimossa dal condominio stesso. La stessa confederazione chiedeva anche il pagamento dei danni a proprio favore.

Il Tribunale, però, non ha accolto le ragioni della confederazione, che si è quindi presentata davanti alla Corte d’Appello.

La normativa generale sulle insegne in condominio

I presupposti dell’appello si fondavano su una clausola che limita la subordinazione del diritto all’installazione della targa al consenso dell’assemblea di condominio nel caso delle circostanze previste dagli articoli 1102 e 1120 del Codice Civile. I due articoli riguardano, rispettivamente, l’uso più intenso della cosa comune e le innovazioni.

Nello specifico, secondo la confederazione l’assemblea condominiale non aveva alcun diritto di vietare l’installazione della targa, che costituisce un diritto soggettivo, se non quello di vietare la lesione del decoro architettonico o quella del diritto al pari uso.

L’apposizione sulla facciata condominiale di targhe, insegne pubblicitarie e cartelli per dare risalto alla propria attività professionale commerciale costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune poiché non ne altera la naturale e specifica destinazione di sostegno dell’edificio condominiale, sempre che non impedisca agli altri condomini di fare uguale uso del muro.

Inoltre anche un generico divieto inserito all’interno del regolamento di condominio “di eseguire varianti alla facciata dell’immobile” non precluderebbe tale uso, non costituendo l’apposizione di un’insegna una variante alla facciata dell’immobile.

Prevale il regolamento di condominio

Tuttavia, se quella appena indicata è la normativa generale, nel caso di specie il problema risiede nell’art. 5 del regolamento condominiale, il quale prescrive espressamente che “l’apposizione di targhe o insegne luminose (l’aggettivo non può che ritenersi riferito alle insegne, atteso che senza il requisito della luminosità si tratta meramente di targhe), sia sottoposto all’autorizzazione dell’amministratore”.

Ne consegue la correttezza di quanto ritenuto dal Tribunale che ha accolto domanda di rimozione della targa.

Del resto, la decisione appare in linea con l’esigenza di bilanciare il diritto del singolo condomino (o inquilino) di uso della cosa comune, con quello della maggioranza assembleare di disciplinare i comportamenti individuali, uniformandoli alle esigenze di decoro dello stabile.

Pertanto, ben avrebbe potuto e dovuto l’interessata sottoporre all’assemblea la propria richiesta di affissione. La sentenza di primo grado va dunque confermata.

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