Collaboratrice di Immobiliare.it
Uno dei divertimenti preferiti dei più piccoli è lanciare oggetti per terra, dal seggiolone, dal lettino e – purtroppo – anche da balconi e finestre: in condominio, però, se un bambino lancia qualcosa dal balcone la responsabilità è dei genitori.
Soprattutto se la caduta di questo oggetto provoca danni sui passanti o sulle proprietà.
Vediamo cosa prescrive la Legge.
Si parla di responsabilità civile nell’articolo 2043 c.c., secondo il quale chi causa ad altri danni è tenuto a risarcirli; i minori, però, quasi mai rispondono delle conseguenze giuridiche delle loro azioni (per il v. art. 2 c.c. la responsabilità legale si ottiene a diciotto anni): pertanto i genitori, o tutori legali, rispondono per loro.
Si tratta della questione della responsabilità per i danni prodotti a terzi, prevista relativamente alle conseguenze degli atti compiuti da chi non è capace di intendere e di volere (v. art. 2046 c.c.).
I minori non sono sempre considerati incapaci di intendere e volere: la possibilità, tuttavia, è prevista e va di volta in volta accertata secondo le modalità e l’entità del fatto dannoso e l’età del bambino (v. Cass. n. 23464/2010).
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Sebbene la capacità di intendere e di volere non sia legata solo all’età è evidente che, più piccolo è il bambino, meno possibilità ci sono che possa essere ritenuto responsabile per le sue azioni: le conseguenze delle sue azioni, quindi, ricadono sui genitori o sugli adulti predisposti alla sua sorveglianza.
Ci sono, tuttavia, delle eccezioni. Per esempio, se genitori, tutori o adulti responsabili dimostrano di non avere potuto impedire che il fatto – specificatamente il lancio di oggetti dal balcone, con conseguenti danni – avvenisse: spetta all’adulto tenuto alla sorveglianza l’obbligo di provare di non avere potuto impedire il fatto, dimostrando la propria esenzione da responsabilità.
In tutti gli altri casi, genitori e tutori si dicono in “difetto di educazione” o, nel caso di un adulto sorvegliante, in “difetto di vigilanza”.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.