Avvocato e Giornalista
Dall’11 dicembre è in vigore la Legge regionale n. 20/2024, con la quale la Regione Lombardia ha recepito le nuove disposizione del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) introdotte dal Decreto Legge n. 69/2024 (c.d. decreto Salva Casa). La Lombardia si aggiunge così alle altre regioni (Liguria, Sicilia, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte) che hanno già recepito in vario modo le nuove disposizioni introdotte dal “Salva Casa”.
A queste si aggiunge anche Roma Capitale che, su delega della Regione Lazio, ha adottato un’apposita circolare. Un processo di adeguamento alle nuove norme urbanistico-edilizie che vedrà coinvolte progressivamente tutte le regioni, molte già pronte ad adottare nei prossimi mesi le proprie norme di recepimento.
L’aggiornamento voluto dalla Giunta lombarda riguarda diverse norme regionali, tre cui la L.R. 12/2005 (Legge urbanistica regionale) e la L.R. 7/2017 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti). Vediamo quali sono le principali novità.
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Innanzitutto, la Lombardia amplia il ricorso alla Scia al cambio d’uso, ai “casi particolari” di interventi in parziale difformità, all’accertamento di conformità e agli interventi in assenza o difformità della Scia, rependo i nuovi artt. 23-ter, 34 ter, 36, 36-bis e 37 del T.U. Edilizia, modificati dal decreto Salva Casa.
Adeguata anche la normativa sui mutamenti di destinazione d’uso (con e senza opere edilizie) e sulle relative sanzioni amministrative, con l’abrogazione delle norme della L.R. 12/2005 che risultavano in contrasto con le nuove disposizione del T.U. Edilizia.
La legge regionale fa ora riferimento al nuovo art. 23-ter del D.P.R. 380/01, aggiornato dal “salva Casa”, dove si stabilisce che i mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie sono soggetti alla SCIA, mentre nei cambi di destinazione d’uso con opere è necessario il titolo richiesto per l’esecuzione delle opere.
Resta fermo, qualora fosse previsto, il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
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Nuove disposizioni anche in tema di recupero di locali seminterrati. Oltre a prevedere il regime semplificato attraverso la presentazione di SCIA (articolo 23-ter T.U. edilizia), è stato eliminato il divieto di cambio di destinazione per i dieci anni successivi all’intervento.
Di conseguenza, ora le nuove disposizioni del “Salva Casa” sul cambio destinazione d’uso sono valide in Lombardia anche per le unità immobiliari poste al primo piano o seminterrate.
Ricordiamo che, dopo le modifiche del decreto Salva Casa, il mutamento della destinazione d’uso, diversa da quella originaria è sempre ammesso per le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale, purché l’unità immobiliare sia ubicata in aree specifiche del territorio, definite dalle zone A), B) e C) del decreto 1444/1968. Così stabilisce il nuovo comma 1-ter dell’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001. Secondo il successivo comma 1-quinquies, tali cambi di destinazione d’uso sono soggetti al rilascio dei seguenti titoli:
La Regione Lombardia ha poi modificato alcune norme sulle procedure relative all’autorizzazione paesaggistica devolvendo, tra l’altro, ai Comuni la competenza sugli interventi di manutenzione: