Con l’ordinanza 20 gennaio-11 agosto 2021, n. 22736 la Cassazione sottolinea le differenze tra mediazione obbligatoria e mediazione delegata, e chiarisce che in caso di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il giudice di appello non è obbligato a disporla.

La vicenda giuridica

La Corte di Appello di Milano aveva confermato la risoluzione del contratto di compravendita di un immobile privo di agibilità e sprovvisto dei requisiti per ottenerla e la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno disposte dal Tribunale meneghino.

Il venditore, che aveva perso il processo in primo ed in secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione lamentando, fra l’altro, la violazione dell’art. 5 commi 1 bis e 2 del D. Lgs. n. 28/2010, perché la Corte distrettuale non aveva disposto la mediazione delegata né controparte aveva intrapreso il tentativo obbligatorio di mediazione.

La decisione della Cassazione.

La Cassazione, nel respingere il ricorso, parte da una duplice considerazione.

Qualora ciò non si verifichi, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non è configurabile un vero e proprio obbligo a suo carico, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, posto che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2.

Nel caso in esame la corte d’appello ha ritenuto la causa non oggettivamente suscettibile di accordo in mediabile, in dipendenza della sua stessa natura e tale valutazione discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità.

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