Avvocato
Partiamo dalla vicenda.
Un condomino impugna la delibera che ha autorizzato l’avvio di lavori da realizzarsi mediante l’incentivo del SuperBonus 110%, per non essere tale argomento inserito nell’ordine del giorno.
In effetti, il ricorrente non aveva partecipato all’assemblea convocata per discutere unicamente della partecipazione al giudizio promosso da un’altra condomina, per poi ricevere un verbale in cui veniva autorizzata l’esecuzione di opere di straordinaria manutenzione.
Il Condominio sceglie di non costituirsi nel giudizio, rimanendo contumace.
L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile individua una serie di indicazioni che devono essere fornite alla compagine mediante l’avviso di convocazione dell’assemblea (luogo, tempo, modalità ecc.).
Tra queste figura il cosiddetto “ordine del giorno”, ossia l’elencazione degli argomenti che saranno oggetto di discussione e deliberazione all’esito della riunione.
L’ordine del giorno è fondamentale, poiché consente una partecipazione dei condomini informata e consapevole.
Al contempo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che «…ai fini della validità dell’ordine del giorno occorre che esso elenchi specificatamente, sia pure non in modo analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare si da consentire a ciascun condomino di comprendere esattamente il tenore e l’importanza e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia all’opportunità o meno di partecipare sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti» (Cassazione Civile, sentenza 21449/2010).
Muovendo da tali premesse il vizio alla base della delibera è incontestabile, posto che nulla avrebbe potuto far presagire al ricorrente che l’assemblea avrebbe approvato i lavori oggetto del SuperBonus (Tribunale di Pavia, sentenza 234/2022).
Peraltro, come osservato dal Giudice, la delibera non si limita a prendere atto delle valutazioni contenute nel cosiddetto “studio di fattibilità”, oppure a programmare futuri lavori in maniera del tutto generica, ma scandisce un vero e proprio cronoprogramma di avvio delle opere: «In ragione di quanto esposto, attraverso le citata delibera, era delineato un iter procedimentale particolarmente complesso che, fin da subito, vincolava i condomini ad esprimere la propria valutazione, entro dieci giorni dalla ricezione dello studio, in ordine all’eseguibilità dei lavori; inoltre, all’esito della decisione, qualora fosse stata favorevole, l’amministratore avrebbe acquisito la legittimazione a sottoscrivere gli atti della pratica per il super bonus».
Da ultimo, ma non meno importante, l’interesse ad agire che deve sorreggere l’impugnazione dal momento che, nel caso di specie, la fruizione del SuperBonus comporta astrattamente dei vantaggi per l’intera compagine, compreso il ricorrente.
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Ebbene, anche sotto questo profilo il Tribunale di Pavia fa leva su un consolidato orientamento secondo cui «L’interesse all’impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell’assemblea condominiale, ai sensi dell’art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionata al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell’ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio» (Cassazione Civile, sentenza 11214/2013).
Ebbene, non v’è dubbio che l’approvazione dei lavori oggetto del SuperBonus muta il rapporto tra i condomini e l’ente, per di più coinvolgendo anche un gran numero di soggetti terzi.
L’interesse a impugnare è, pertanto, assolutamente evidente.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.