In tema di agevolazioni fiscali relative all’acquisto di immobili da locare, era stato attivato un bonus del 20% per gli immobili comprati o edificati tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre del 2017.

Si tratta di una detrazione fiscale sulle spese sostenute che è ancora attiva per chi ha comprato o costruito un immobile in tale periodo e l’ha messo in affitto a canone concordato per almeno 8 anni, a carattere continuativo ed entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione.

La casa può essere di nuova costruzione o ristrutturata, ceduta da una cooperativa o da un’impresa edilizia.

Come funziona il bonus

L’immobile su cui applicare il bonus può essere di nuova costruzione o ristrutturato e la deduzione può essere richiesta solo dalle persone fisiche che nel periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017 hanno comprato un immobile residenziale o ne hanno costruito uno su un’area edificabile su cui è stato riconosciuto il diritto di costruire o già in possesso del contribuente prima dell’inizio dei lavori.

Dall’agevolazione quindi restano escluse le attività commerciali. Il bonus è valido anche in caso di comproprietà, e la somma su cui fare il calcolo per la deduzione fiscale è riconosciuta pro-quota. Il bonus fiscale viene applicato nel momento in cui l’immobile è destinato ad uso residenziale e non devono esserci rapporti di parentela tra il locatore e il locatario.

L’agevolazione fiscale spetta anche se l’abitazione viene ceduta in usufrutto a soggetti giuridici o a delle imprese che esercitano la propria attività nel settore degli alloggi sociali.

Il limite massimo complessivo di spesa deducibile è pari a 300mila euro, riferito, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione, sia alla abitazione che al contribuente.

Quando il bonus non può essere applicato

Il primo limite è il periodo di acquisto della casa messa in affitto, che deve essere necessariamente 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017. Il bonus decade anche nel caso di eventuali interruzioni del periodo di locazione per motivi non imputabili al locatore se superano un anno.

Questa agevolazione non è cumulabile nemmeno con altre relative all’acquisto della casa.

*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.

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