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Come avere il bonus prima casa sulla seconda
Bonus Casa 27 ottobre 2024

Come avere il bonus prima casa sulla seconda


Condizioni, requisiti e disposizioni di legge: tutto quello che c’è da sapere sul bonus prima casa per la seconda abitazione.
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Ludovica Russotti

Collaboratrice di Immobiliare.it

Il bonus prima casa rappresenta un’importante agevolazione fiscale per chi acquista un’abitazione destinata a diventare la propria dimora principale. Tuttavia, esistono situazioni particolari in cui si può beneficiare di questa agevolazione anche nel caso dell’acquisto di una seconda abitazione. La Corte di Cassazione, attraverso recenti ordinanze, ha chiarito alcune circostanze che permettono di accedere a tali benefici

Requisiti generali per il bonus prima casa

Il bonus prima casa consente ai contribuenti di ottenere importanti riduzioni delle imposte legate all’acquisto di un immobile. Per beneficiare di tali agevolazioni, è necessario che l’immobile rientri in specifiche categorie catastali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11) e si trovi nel comune in cui il contribuente ha stabilito o intende stabilire la propria residenza. Inoltre, l’acquirente non deve essere proprietario di altri immobili nello stesso comune o di immobili, su tutto il territorio nazionale, acquistati con le stesse agevolazioni.

Tuttavia, dal 1° gennaio 2016, è possibile richiedere nuovamente il bonus prima casa anche se si è già proprietari di un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione che questa venga alienata entro un anno dal nuovo acquisto. Questo rappresenta un’importante apertura normativa, che permette a chi acquista una nuova abitazione di continuare a usufruire di vantaggi fiscali, purché rispetti i termini previsti dalla legge.

Quando è possibile ottenere il bonus prima casa sulla seconda

L’aspetto più controverso riguarda i casi in cui l’immobile già posseduto non è idoneo a soddisfare le esigenze abitative del contribuente. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, è possibile richiedere il bonus prima casa per una seconda abitazione se quella già in possesso è considerata inidonea, sia in senso oggettivo che soggettivo. L’inidoneità oggettiva si riferisce a immobili che hanno subito danni strutturali, come nel caso di abitazioni colpite da calamità naturali, mentre l’inidoneità soggettiva riguarda situazioni in cui l’abitazione risulta troppo piccola o inadatta per il nucleo familiare.

In un caso recente, esaminato con l’ordinanza n. 23978 del 6 settembre 2024, la Cassazione ha rigettato la richiesta di un contribuente che, pur avendo acquistato una nuova abitazione dopo che la precedente era stata dichiarata inagibile a seguito di un terremoto, non aveva rispettato l’obbligo di alienare l’immobile pre-posseduto entro un anno dal nuovo acquisto. La Corte ha precisato che l’inagibilità preesistente non esime dall’obbligo di vendita, sottolineando la necessità di una stretta interpretazione delle norme che regolano le agevolazioni fiscali.

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