È entrata in vigore la nuova direttiva europea 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto. Le nuove aliquote dovranno essere recepite e rese operative dal 1° gennaio 2025.

La ratio della nuova direttiva

L’obiettivo della Direttiva è quello di adeguare il sistema comunitario delle aliquote Iva alle mutate condizioni del quadro giuridico ed economico, tenendo conto del fatto che, dopo l’abbandono definitivo del progetto di tassazione all’origine degli scambi tra imprese, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi saranno soggette ad imposta nello Stato membro di destinazione.

L’aliquota IVA normale che tutti gli Stati membri devono applicare a beni e servizi non può essere inferiore al 15%. Nonostante ciò, in linea generale, l’Unione Europa può indicare aliquote ridotte per beni e servizi a beneficio del consumatore finale che consentano, altresì, di perseguire obiettivi di interesse generale. Nel caso di specie, si ritiene di favorire la possibilità di promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili anche mediante aliquote IVA ridotte, anche al fine di sostenere la transizione verso l’uso di fonti energetiche rinnovabili e promuovere l’autosufficienza dell’Unione dal punto di vista energetico.

Agli Stati membri viene offerta la possibilità di incentivare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e sostenere la transizione verso l’uso di sistemi di riscaldamento rispettosi dell’ambiente e in linea con gli impegni ambientali assunti dall’Unione in materia di decarbonizzazione e con il Green Deal europeo.

Gli effetti della direttiva

Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative entro il 31 dicembre 2014 per l’adeguamento delle proprie aliquote, in particolare quelle ridotte, ai nuovi parametri introdotti sul piano europeo.

La direttiva in commento, in particolare, modifica la direttiva 2006/112/CE recante il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Tale direttiva prevede l’applicazione di aliquote ridotte non inferiori al 5% unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III.

A partire dal gennaio 2025, dunque, il richiamato allegato III della direttiva 2006/112/CE prevederà anche la “cessione e installazione di pannelli solari su abitazioni private, edilizia abitativa ed edifici pubblici e di altro tipo utilizzati per attività di interesse pubblico, o nelle loro vicinanze” e la “cessione e installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento che soddisfano i parametri di riferimento per le emissioni [….]e ai quali è stata assegnata un’etichetta energetica dell’UE per dimostrare che è soddisfatto il criterio di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio e, fino al 1° gennaio 2030, gas naturale e legna da ardere.”

Il riferimento ai parametri normativi applicabili relativi ai “sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento” è alle seguenti disposizioni: 

La riforma europea delle aliquote dell’IVA e il ruolo degli Stati

Secondo le nuove disposizioni, i Paesi UE saranno liberi di applicare aliquote IVA ridotte su alcuni beni e servizi.

Nel dettaglio potranno avvalersi di un massimo di due aliquote ridotte non inferiori al 5%, una “su una “super-ridotta” inferiore al 5% e un’esenzione con diritto alla detrazione dell’IVA a monte.

In particolare, dunque, gli Stati potranno applicare due aliquote ridotte, non inferiori al 5%, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate in un massimo di 24 punti compresi nell’allegato III.

 In aggiunta, sarà inoltre consentito di applicare un’aliquota minima, inferiore al 5%, e un’esenzione con diritto a detrazione (c.d. aliquota zero), ma solo alle cessioni e prestazioni rientranti: nei punti da 1) a 6) e 10-quater) dell’allegato III; in uno qualsiasi dei punti dell’allegato III, che rientri nelle opzioni di cui al nuovo art. 105-bis della direttiva 2006/112/CE.

Questa limitazione, fino al 2031, non vale per gli stati membri che, al 1° gennaio 2021, applicavano aliquote inferiori al 5% o esenzioni con diritto a detrazione a cessioni o prestazioni elencate in più di sette punti dell’allegato III.

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