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Partecipare alle riunioni condominiali è un obbligo? La risposta è no; dopo la convocazione (che deve essere mossa almeno 5 giorni prima dell’assemblea, come stabilito dalla legge), l’inquilino può scegliere di non prendere parte all’incontro.
Molti si chiedono quali siano le conseguenze per il condomino assente: facciamo chiarezza.
La prima diretta conseguenza è quella di subire le decisioni della maggioranza, essendo così costretti – eventualmente – a pagare le quote per le spese approvate durante la riunione.
Eppure, se non si è d’accordo, è sempre possibile impugnare la delibera nel caso la si ritenga viziata. In che modo? In primis, chiedendo all’amministratore la documentazione inerente alla riunione.
L’impugnazione della delibera può essere effettuata entro i 30 giorni dalla ricezione della raccomandata con il verbale dell’assemblea.
Nel caso in cui, invece, la delibera dovesse presentare errori gravi, non esiste un termine per impugnare le delibere.
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La situazione, in questi casi più estremi, non cambia.
I diritti del condomino restano tali e non possono essere negati in nessun caso (facciamo riferimento al controllo della gestione, al voto, all’utilizzo dei beni comuni).
Qualora il condomino fosse assente per la mancata ricezione dell’avviso di convocazione (o per un ritardo), potrebbe impugnare la delibera entro 30 giorni dal verbale. In assenza di un verbale (non ricevuto), il diritto di impugnazione non decadrebbe mai.
C’è da dire, inoltre, che il condomino non convocato può sempre presentarsi alla riunione, facendo presente di non essere stato avvisato e non votando. Questo comportamento non gli impedirà, eventualmente nei giorni successivi, di impugnare la delibera.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.