Collaboratrice di Immobiliare.it
Il bilancio del condominio deve essere approvato dai condomini tramite una assemblea convocata appositamente per la sua approvazione.
Una volta approvato il rendiconto di gestione condominiale e ottenute le firme del cosiddetto quorum – ovvero i numeri minimi necessari affinché sia ritenuto approvato – nessun condomino potrà rifiutarsi di pagare le rate richieste per la gestione condominiale.
Ma cosa succede se non si approva il bilancio del Condominio? Cosa succede se non si raggiunge il quorum o se l’amministratore non presenta in tempo il bilancio preventivo?
Sono queste le domande che trovano risposta in alcuni casi che la giurisprudenza ha dovuto affrontare. Perché è già successo più volte che a causa di ritardi nella presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore o a causa delle mancate firme di approvazione, qualche proprietario abbia trovato la scusa per sottrarsi agli obblighi di contribuzione, presentando anche opposizione al decreto ingiuntivo notificato dall’avvocato del condominio.
Vediamo dunque i casi.
Leggi Anche: MOROSITÀ CONDOMINIALE: COSA FARE QUANDO ARRIVA UNA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO?
La risposta arriva dalla sentenza dibattuta in Tribunale di Ivrea: “per la riscossione dei contributi condominiali, l’amministratore può chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del condomino moroso in forza del bilancio preventivo – approvato dall’assemblea – soltanto fino a quando l’esercizio cui tali spese si riferiscono non sia terminato”.
In pratica, il decreto ingiuntivo può essere emesso sulla base del bilancio preventivo solo sino a fine esercizio, ma non può essere emesso su un bilancio non ancora approvato.
Quindi, il Condominio potrà richiedere decreto ingiuntivo solo per le rate non pagate riferite al vecchio bilancio ancora in riscossione, ma non potrà nulla richiedere, se il bilancio consuntivo non è stato ancora approvato.
Se il rendiconto preventivo non è stato approvato, allora il Condominio non potrà richiedere il pagamento delle rate.
L’immediata conseguenza consiste nel fatto che verrà a mancare la liquidità per pagare i fornitori, per pagare le bollette e le fatture e piano piano saranno interrotti tutti servizi: dalla luce al riscaldamento, dall’acqua fino alla manutenzione del palazzo.
I vari fornitori finiranno con esigere il blocco dei conti correnti condominiali e c’è il reale rischio di pignoramento in capo ai singoli condomini.
In pratica, se i fornitori ancora creditori non trovano nulla nei conti correnti condominiali hanno diritto di rivalersi nei confronti dei beni dei singoli condomini, nei limiti dei rispettivi millesimi e agendo prima sui condomini morosi, coloro che non sono in regola con i pagamenti.
La tesi raggiunta dal Tribunale di Ivrea non è stata condivisa al cento per cento in Cassazione e anche da altri Tribunali di competenza.
Infatti, la Cassazione ha precisato che “il bilancio preventivo legittima la richiesta monitoria del condominio, ai sensi dell’articolo 63 Disposizioni attuative del Codice civile, fino a quando l’esercizio cui tali spese si riferiscono non sia cessato. Qualora, invece sia terminato, l’amministratore dovrà azionare il decreto ingiuntivo sulla base del rendiconto finale”.
Insomma, la questione resta dibattuta:
Alla fine, in caso di mancata approvazione del rendiconto, la legge trova una via interpretativa che possa mitigare entrambe le parti.
Consente di ottenere il decreto ingiuntivo contro i morosi, ma stabilisce che questo genere di decreto non possa essere «provvisoriamente esecutivo», ma che il debitore abbia 40 giorni di tempo per pagare dalla notifica della condanna del giudice.
Durante questi 40 giorni il Condominio deve astenersi da qualsiasi tipo di azione.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.