L’Ape, acronimo per Attestato di prestazione energetica, che ha preso il posto dell’Ace, attestato di certificazione energetica, è obbligatorio dal 1° luglio 2009 in caso di compravendita e dal 1° luglio 2010 in caso di locazione.
Si tratta di un documento tecnico che attesta le caratteristiche energetiche di un edificio.
Ecco quando è obbligatorio.
Ape: in quali casi è obbligatorio
Si tratta di un documento da produrre obbligatoriamente nei seguenti casi:
- Nuova costruzione
- Ristrutturazione importante
Bisogna produrlo e allegarlo ai contratti stipulati nei seguenti
casi:
- Affitto
- Trasferimento di immobile a titolo oneroso
- Trasferimento di immobile a titolo gratuito
- Edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 mq
- Contratti di gestione calore che interessano i pubblici edifici
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Come funziona?
I casi in cui l’Ape è richiesto:
- Quando si rogita, è compito del proprietario dell’immobile far redigere l’Ape e darlo all’acquirente. Questo passaggio di mani viene ufficializzato all’atto di vendita, quando chi ha comprato casa dichiara di aver ricevuto dal venditore tutta la documentazione necessaria dal punto di vista energetico.
- L’Ape è necessario anche nel caso in cui un appartamento venga affittato. Nel contratto ci dovrà essere la dichiarazione dell’affittuario che dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, relativa all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
- Le agenzie immobiliari devono essere in possesso dell’Ape, prima della pubblicazione dell’annuncio di vendita o di affitto, in quanto per legge c’è l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie sull’immobile che viene venduto.
- Anche nel caso di nuove costruzioni, bisogna necessariamente dotare l’immobile di Ape che il costruttore deve fornire all’acquirente.
- Nel caso di ristrutturazioni importanti, l’Ape è richiesto per legge.
- Per trasferimento a titolo gratuito è necessario l’Ape, anche se non si fa chiaro riferimento alle sanzioni a cui si va incontro per una mancata certificazione.
- Gli edifici pubblici che superano i 250 mq e che siano destinati ad uso pubblico hanno l’obbligo di certificazione energetica, anche di affissione all’ingresso se la superficie supera i 500 mq.
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