Giornalista
È possibile annullare un atto di vendita? Come bisognerebbe procedere?
Prima di rispondere a questi interrogativi, è necessario un rispolvero degli elementi base del diritto.
La compravendita, che sia di un’auto o di un immobile, è un contratto disciplinato dagli articoli che vanno dal 1470 fino al 1509 del codice civile, che la chiama semplicemente vendita, che avviene attraverso un atto (atto di vendita). L’art. 1470 afferma che “la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.
In questa contrattazione si possono individuare due parti:
Pensate che la prima vendita, scritta su tavoletta d’argilla rinvenuta dagli archeologi, proviene da Ugarit (Siria) ed è datata circa 3.400 anni fa: “Dal presente giorno, davanti a testimoni, Ilya, figlio di Sinya e Padya, suo fratello, hanno venduto 4 iku del loro campo, che si trova tra i campi del villaggio di Sau, per 180 sicli d’argento, a Sharelli, la regina”.
Dunque, la vendita è un atto scritto, oltre che un patto tra gli attori della compravendita. Questo processo non è sempre lineare. Talvolta, è inquinato o interrotto da illeciti o mancato rispetto dei patti scritti.
Che succede se si rileva un motivo che rende illecito un contratto di compravendita? A chi rivolgersi ed entro quale termine?
E se uno dei due protagonisti di questa compravendita ci ripensasse, venendo meno ai patti, facendo saltare l’operazione?
In tutti questi casi, ci viene in aiuto il Codice civile italiano che riconosce l’invalidità negoziale e consente di annullare un atto di vendita, rendendolo inefficace, previa sentenza di un giudice che può confermare o eliminare gli effetti giuridici dell’operazione.
La legge prevede generalmente 6 tipi di “invalidità negoziale” che consentono di annullare un atto di compravendita.
Leggi anche: VIZI OCCULTI DOPO LA COMPRAVENDITA? COSA FARE QUANDO L’IMMOBILE HA UN DIFETTO
Nella compravendita immobiliare si potrebbe ricorrere all’annullamento dell’atto qualora, durante la fase precontrattuale, venisse a mancare la correttezza e la buona fede di una delle parti. Si può ricorrere al diritto di risarcimento del danno subìto.
La fase precontrattuale consiste nell’accettazione della proposta di acquisto da parte del venditore e la trattativa che viene portata a buon punto. Si può annullare l’atto anche nella fase in cui l’atto di compravendita è stato già stipulato, ricorrendo a uno di quei 6 tipi di invalidità negoziale.
Attenzione! L’acquirente che scopre dei vizi sull’immobile e riscontra uno di questi 6 tipi di invalidità, deve farne denuncia al venditore entro otto giorni da quando li ha scoperti, tramite raccomandata a/r in cui descrive il problema.
Si può agire legalmente, con un avvocato, facendo valere la garanzia contro i vizi entro un anno dalla consegna dell’immobile, con l’obiettivo di ottenere dal giudice l’annullamento dell’atto di compravendita e la restituzione dal venditore di quanto versato per l’acquisto. Oppure pretendere e proporre uno sconto sul prezzo proporzionale al minor valore della casa a causa dei vizi riscontrati.