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Sono ammessi alle agevolazioni previste dal Bonus facciate anche quegli interventi finalizzati alla ristrutturazione e al recupero dell’involucro esterno di un edificio che si affaccia su una linea ferroviaria: la ferrovia, infatti, può essere considerata come “suolo a uso pubblico”. Ecco quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate.
La risposta dell’Agenzia arriva in seguito al quesito di un contribuente, che intende realizzare interventi di risanamento dell’intero perimetro esterno di un edificio di sua proprietà: parte della facciata dà su una via pubblica, mentre il resto è visibile solo dalla rete ferroviaria.
Il contribuente chiede se sia possibile usufruire del Bonus facciate per tali interventi, ossia se si possa parlare di “suolo pubblico” anche per la porzione di facciata che volge sulla ferrovia.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, da specifiche disposizioni, possono essere agevolati soltanto i lavori effettuati sulle parti della facciata visibili dalla via pubblica. Dopo questa premessa, l’Agenzia chiarisce che – come da comma 2 dell’articolo 822, del codice civile – è possibile classificare la rete ferroviaria come “suolo a uso pubblico”: anche i lavori realizzati sulle parti di facciata visibili solo dalla ferrovia possono quindi essere ammessi al bonus facciate.
Nello specifico, la detrazione si applica a interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile sia sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
L’agevolazione non spetta invece a interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.