Articolista giuridico
La Commissione Ambiente della Camera ha approvato il decreto legge Salva Casa ed inizia il suo iter in sede parlamentare. Il testo è atteso in Aula a Montecitorio, per poi passare al Senato. La conversione in legge scade il 28 luglio.
Il decreto introduce diverse novità volte a migliorare la gestione e la sicurezza degli immobili.
Gli emendamenti approvati hanno introdotto diverse novità rispetto al testo originario. Spicca la mancanza della norma “salva-Milano” che avrebbe dovuto sbloccare ristrutturazioni e nuove costruzioni al centro di numerose inchieste della procura.
Il recente decreto Salva Casa, noto come decreto legge n. 69 del 29 maggio 2024, introduce significative semplificazioni nel processo di sanatoria delle lievi difformità edilizie. L’obiettivo principale del decreto è snellire l’iter burocratico per la regolarizzazione delle difformità edilizie di lieve entità. In passato, anche le irregolarità minime potevano comportare processi complessi e onerosi per i proprietari di immobili, spesso scoraggiando gli interventi di messa a norma. Con la nuova normativa, viene introdotto un approccio più tollerante e pragmatico, che mira a ridurre i tempi e i costi necessari per ottenere le necessarie autorizzazioni.
Nonostante le semplificazioni apportate, il Decreto Salva-Casa non deve essere interpretato come un “libera tutti”. Le normative locali e regionali mantengono la loro rilevanza e possono prevedere restrizioni specifiche che devono essere rispettate. Pertanto, prima di intraprendere qualsiasi attività edilizia, è cruciale verificare le disposizioni vigenti nel territorio di appartenenza.
Fondamentale è l’importanza di rivolgersi a professionisti specializzati: architetti, ingegneri e tecnici esperti in materia edilizia e urbanistica sono figure indispensabili per orientarsi correttamente nel complesso panorama normativo italiano.
Se per i proprietari di immobili, il Decreto Salva-Casa rappresenta un’opportunità per sanare situazioni di irregolarità con maggiore facilità, la cautela è d’obbligo: ogni intervento deve essere preceduto da una rigorosa verifica della conformità normativa. Affidarsi a professionisti del settore non è solo una raccomandazione, ma una necessità per evitare sanzioni e ulteriori complicazioni legali.
Quali saranno le modifiche che si potranno fare alla nostra abitazione? Nel seguente elenco, analizziamo in dettaglio le principali novità introdotte dal provvedimento.
Le difformità e gli abusi presenti sulle parti comuni in condominio non potranno bloccare i lavori di riqualificazione di un appartamento. E viceversa, le irregolarità presenti su un singolo immobile non potranno intralciare la ristrutturazione delle parti condivise dell’edificio. Una delle novità stabilisce che «ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità incidenti sulle parti comuni dell’edificio». E, allo stesso modo, che «ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità incidenti sulle singole unità immobiliari dello stesso». L’obiettivo è evitare quei problemi che hanno caratterizzato il superbonus.
Sì alle mini abitazioni, superando in parte una norma datata 1975. Il progettista responsabile dell’intervento potrà asseverare la conformità del suo elaborato alle norme igienico sanitarie in una serie di casi, che fanno eccezione rispetto alle regole generali. Vengono ammessi locali con altezza minima inferiore ai 2,70 metri, fino a 2,40 metri. I monolocali potranno avere una superficie minima di 20 metri quadrati, i bilocali di 28 metri quadrati. Queste eccezioni saranno condizionate a interventi di recupero.
Saranno considerati cambi di destinazione senza opere quelli che comprendono attività in edilizia libera; non viene considerato rilevante. I cambi saranno sempre ammessi, sia con che senza opere. Si apre la porta ai cambi di destinazione di primi piani e seminterrati, ammissibili nei casi previsti dalla legislazione regionale.
L’obbligo di rimuovere gli abusi edilizi entro 90 giorni dall’ingiunzione del Comune può essere rinviato fino a 240 giorni in casi di serie e comprovate esigenze di salute dei residenti, assoluto bisogno o gravi situazioni di disagio socio-economico.
Il catalogo dell’edilizia libera comprende ora le pergole bioclimatiche con telo retrattile, realizzabili senza alcun titolo abilitativo, purché non creino uno spazio stabilmente chiuso.
Per mini appartamenti sotto i 60 metri quadri, la tolleranza tra quanto autorizzato e quanto realizzato è aumentata al 6%. Il Salva Casa originariamente prevedeva tolleranze variabili dal 2% al 5% per unità con superficie utile superiore ai 60 metri quadri.
Le vetrate panoramiche amovibili (Vepa) possono essere installate senza permessi, eccetto nei porticati gravati da diritti di uso pubblico o situati nei fronti esterni prospicienti aree pubbliche.
È prevista una sanatoria per interventi soggetti a vincoli antecedenti all’entrata in vigore del Codice dei beni culturali del 2006, purché autorizzati dal Comune senza preventivo accertamento della compatibilità paesaggistica.
Estensione del regime semplificato anche alle variazioni essenziali per uniformare le regole. Procedura semplificata per immobili con vincoli storici, artistici e ambientali, purché le difformità siano lievi. Regolarizzazione di interventi edilizi in parziale difformità prima del permesso di costruire, con procedura semplificata per titoli rilasciati prima del 1977.
Agevolazioni per ottenere il certificato di abitabilità o di agibilità per gli immobili ricostruiti nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, equiparando il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori a quello di abitabilità o agibilità.