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Il registro immobiliare rappresenta un elemento chiave nell’ambito delle transazioni immobiliari e dei diritti reali a esse collegati.
Essenzialmente, si configura come un archivio pubblico che raccoglie e documenta tutti gli atti, contratti e vicende relative ai beni immobili, nonché ai diritti reali ad essi connessi, comprese le situazioni giuridiche e giudiziali.
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Il registro immobiliare, disciplinato dall’articolo 2643 del Codice Civile, è uno strumento di pubblicità legale che garantisce la trasparenza e la certezza delle situazioni giuridiche riguardanti gli immobili.
Esso fornisce informazioni dettagliate sulla proprietà, eventuali gravami come ipoteche o privilegi, nonché sulle transazioni avvenute nel corso del tempo.
All’interno del registro immobiliare sono registrati atti e provvedimenti di varia natura, tra cui compravendite, pignoramenti, modifiche al diritto di usufrutto, e altro ancora. Gli immobili inclusi spaziano dal suolo e dalle costruzioni ad alberi, corsi d’acqua e altre strutture incorporate al suolo.
L’accesso ai registri immobiliari è garantito a chiunque ne faccia richiesta, in quanto di natura pubblica. Le informazioni possono essere consultate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, presente in ogni provincia.
È possibile anche richiedere copie autenticate dei documenti presenti nei registri, previa presentazione di apposita documentazione.
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Affinché un atto o un provvedimento sia valido e opponibile ai terzi, deve essere trascritto nel registro immobiliare. Questa operazione avviene mediante l’esibizione di copia autenticata o originale dell’atto o provvedimento, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2644 del Codice Civile.
La trascrizione ha effetto opponibile a terzi solo a partire dalla data di trascrizione stessa. Inoltre, in determinati casi, come nel contesto dei contratti preliminari o delle domande giudiziali, è prevista la trascrizione obbligatoria per garantire la validità e l’efficacia dell’atto.
Il Conservatore dei Registri Immobiliari ha il compito di gestire e custodire gli archivi, assicurando la corretta registrazione degli atti e provvedimenti presentati.
Inoltre, tiene un registro generale d’ordine e registri particolari per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 2679 del Codice Civile.