Al momento di dover aggiornare i dati del catasto, relativamente a una nuova costruzione o a fronte di una modifica dell’immobile già esistente, è necessario che il DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) venga sottoscritto congiuntamente da un dichiarante e dagli intestatari.
Il DOCFA è un sistema di elaborazione dati, un software dedicato esclusivamente a tecnici e professionisti abilitati che precisamente va presentato in caso di:
- nuove costruzioni urbane;
- modifiche fondamentali (consistenza, destinazione, numero delle unità, ecc..);
- costituzione e modifica di beni comuni;
- nuovi manufatti realizzati sulle corti dei fabbricati o in sopraelevazione;
- casi particolari in merito a immobili e aree urbane.
A fronte dell’aggiornamento dei dati catastali di un’unità immobiliare è obbligatorio sottoscrivere e presentare il DOCFA, la cui mancata consegna potrebbe comportare sanzioni amministrative dell’Agenzia delle Entrate.
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Quando e dove si deve presentare un DOCFA?
Il DOCFA dev’essere presentato o entro 30 giorni dalla data di fine lavori o in alternativa al momento in cui avviene la variazione e, per evitare possibili sanzioni non poco onerose, tale data deve essere chiaramente indicata all’interno del documento.
Dal 2015 la modalità di consegna del DOCFA è stata ufficialmente spostata online. Dal primo giugno del 2015 tutti gli atti di aggiornamento catastale devono, infatti, essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito portale Sister.
Il procedimento è semplice:
- entrare nel portale;
- effettuare l’accesso al proprio profilo tramite codice fiscale e password o SPID;
- firmare digitalmente i file;
- dare l’invio.
Una volta effettuato il procedimento l’Agenzia delle Entrate comunicherà entro 3 giorni lavorativi lo stato del DOCFA se è registrato o non registrato.
Quanto costa un DOCFA?
I costi di un DOCFA non sono fissi, anzi i tributi da pagare all’Agenzia delle Entrate cambiano in base al numero e al tipo delle unità in questione:
- 50 euro l’una per le unità che rientrano nelle categorie A, B, C e F;
- 100 euro l’una per le unità che appartengono alle categorie D ed E.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.